Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 ottobre definisce le regole di accesso al contributo del 40% in conto capitale delle spese ammissibili per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici: dai requisiti richiesti agli aspiranti beneficiari ai limiti da rispettare.
Le risorse a disposizione ammontano a 90 milioni di euro, così ripartite:
l’80% delle risorse è destinato agli interventi delle imprese di valore complessivo inferiore a 375.000 euro;
il 10% per gli interventi di valore superiore a 375.000 euro;
un altro 10 % ai professionisti.
Il bonus per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici destinato a imprese e professionisti è riconosciuto per i costi, al netto di IVA, relativi all’acquisto e all’installazione delle infrastrutture sostenuti dopo l’entrata in vigore del decreto e consiste in un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili:
acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
costi per la connessione alla rete elettrica così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del totale;
progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10%.
Per la prima voce vanno rispettati i limiti riassunti nella tabella sottostante:
Come si legge nel decreto del Ministero della Transizione Ecologica, il bonus è concesso nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis.
Tipologia di spese ammissibili
Le spese devono essere documentate con fattura elettronica e le infrastrutture di ricarica devono rispondere ai requisiti che seguono:
essere nuove di fabbrica;
avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
rispettare i requisiti minimi di cui all’art. 4 della delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;
essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
essere realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.
I requisiti richiesti a imprese e professionisti
Le imprese devono rispondere alle caratteristiche che seguono:
avere sede sul territorio italiano;
risultare attive e iscritte al registro delle imprese;
non essere in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
essere iscritte presso INPS o INAIL e avere una posizione contributiva regolare, così come risulta dal DURC;
essere in regola con gli adempimenti fiscali;
non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, insieme all’importo delle agevolazioni legate alle colonnine di ricarica di veicoli elettrici, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;
non aver ricevuto né richiesto, per le spese ammissibili al bonus alcun altro contributo pubblico;
non essere destinatarie di sanzioni interdittive si sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.
Per quanto riguarda i professionisti, a cui è destinato il 10 % delle risorse, si richiedono i requisiti che seguono:
presentare un volume d’affari nell’ultima dichiarazione IVA non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore non può essere superiore a euro 20.000,00;
non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
essere in regola con gli adempimenti fiscali;
non aver ricevuto né richiesto altro contributo pubblico per le stesse spese ammesse al bonus per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Modalità di partecipazione
Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola richiesta per accedere al bonus per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
I termini per la presentazione delle richieste di ammissione e di erogazione dei contributi saranno definiti con nuovi provvedimenti del Ministero della Transizione Ecologica.
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