Legge di Bilancio 2022: novità Microcredito

Legge di Bilancio 2022: novità Microcredito
La legge di Bilancio 2022 interviene anche sulla disciplina del microcredito. In particolare, l’importo massimo finanziabile viene aumentato da 40.000 a 75.000 euro, aumentabile a 100.000 euro in casi particolari, per le società a responsabilità limitata.

Viene inoltre allungato – da 7 a 15 anni – il termine massimo entro il quale può essere rimborsato il finanziamento. Vengono infine abrogati i limiti patrimoniali per beneficiare del microcredito: i potenziali beneficiari possono ora accedere al microcredito senza alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.

Il microcredito

Il microcredito è uno strumento di sviluppo aziendale definito come credito di contenuto ammontare, finalizzato all’avvio di un’attività imprenditoriale generalmente esclusi dalle erogazioni del canale creditizio ordinario. Si tratta, quindi, di uno “strumento di credito” che ha la finalità di rispondere a esigenze di inclusione finanziaria e sociale di coloro che presentano difficoltà di accesso ai tradizionali finanziamenti bancari.

Le previsioni del T.U. bancario

L’attuale formulazione dell’art. 111 del TUB. prevede che i soggetti iscritti in apposito elenco possono concedere finanziamenti chirografari a:

– professionisti e imprese titolari di partita IVA da non più di 5 anni;

– professionisti e imprese individuali aventi fino a 5 dipendenti;

– società di persone, società a responsabilità limitata semplificate, cooperative con dipendenti non soci fino a 10 unità;

– imprese che alla data di richiesta di finanziamento presentino un livello di indebitamento fino a 100.000 euro;

a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

– di ammontare non superiore a 40.000 euro (aumentabili di ulteriori 10.000 euro, in taluni casi) e non siano assistiti da garanzie reali (il limite era di 25.000 euro prima dell’aumento disposto

nel 2020);

– finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato

del lavoro;

– accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti

finanziati.

Finanziamenti di “microcredito” possono essere concessi anche a favore di persone fisiche che versano in condizioni di particolare vulnerabilità condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale (c.d. “microcredito microcredito sociale ”), purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di diecimila euro, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

Il decreto attuativo del TUB

Con il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito le regole attuative dell’art. 111 TUB con particolare riferimento ad alcuni aspetti applicativi.

Tra queste previsioni attuative, vi sono le finalità delle erogazioni di microcredito, così riepilogabili:

– all’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative (i finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario);

– alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

– al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone ed alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;

– al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Il decreto attuativo individua anche i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziari, tra cui:

– il supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività;

– la formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;

– la formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività;

– il supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;

– il supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;

– il supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;

– il supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del progetto finanziato.

Le novità della legge di Bilancio 2022

La legge di Bilancio 2022 interviene a migliorare e ampliare migliorare e ampliare la normativa relativa al microcredito, al fine di agevolare la nascita e lo sviluppo delle imprese di micro e piccola dimensione nonché a sostenere anche le esigenze di lavoratori autonomi e famiglie.

Resta ferma l’esigenza di interagire con una delle banche convenzionate con l’Ente nazionale per il microcredito per ottenere il finanziamento; con un tutor è possibile verificare la fattibilità del progetto imprenditoriale per il quale si chiede il sostegno finanziario.

Intervenendo sull’art. 111 TUB, l’importo massimo finanziabile importo massimo finanziabile passa da 40.000 a 75.000 euro, aumentabile a 100.000 euro in casi particolari, per le società a responsabilità limitata.

Altra novità riguarda il termine massimo termine massimo entro il quale può essere rimborsato il finanziamento che viene fissato in 15 anni, rispetto agli attuali 7 (incluso un eventuale periodo di preammortamento).

L’innovazione normativa più rilevante riguarda l’abrogazione dei limiti patrimoniali per beneficiare del microcredito; infatti, originariamente, potevano accedervi:

– le imprese con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo fino a 300.000 euro, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;

– le imprese con ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo fino a 200.000 euro, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore.

La legge di Bilancio prevede ora che le disposizioni attuative emanate dal Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, devono disciplinare, inter alia, i limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, ma “escludendo comunque alcun tipo di limitazione escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale”.

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