l’azzeramento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle:
– utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
– utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas
Con il comma 1 dell’articolo 2 si assoggetta all’aliquota IVA del 5% le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022. Qualora le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
Il comma 3, invece, affida ad Arera il compito di ridurre, per il secondo trimestre dell’anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 maggio 2022.
Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas
L’articolo 3 stabilisce che, per il secondo trimestre dell’anno 2022, l’Arera ridetermini l’ammontare dei bonus sociali per l’energia elettrica ed il gas e del bonus per disagio fisico per l’energia elettrica, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell’importo di 400 milioni di euro.
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore
All’articolo 4 si riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta , a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, per i costi subiti per kWh della componente energia elettrica.
Il beneficio è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 e spetta qualora detti costi per kWh, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse auto consumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed auto consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica ed il beneficio è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN).
Il beneficio:
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000;
– non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP;
– non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR;
– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Credito d’imposta a favore delle imprese gasivore
All’articolo 5 si riconosce invece un credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore) che hanno subito un significativo incremento del relativo costo.
Il beneficio è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas – consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici – e spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato infra giornaliero (MI – GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Viene definita impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, e ha consumato, nel primo trimestre dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato nell’articolo 3, comma 1 del citato decreto ministeriale.
Il credito di imposta:
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000;
– non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP;
– non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR;
– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
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