L’indennizzo viene assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio, tenendo conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.
Soggetti beneficiari
Tale contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Rimangono esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Tipologia di interventi ammissibili
Il contributo spetta a patto che il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Entità e forma dell’agevolazione
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale “variabile”, correlata ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate. In particolare, le diverse percentuali applicabili, sono le seguenti:
30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.
Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ove spettante, l’importo del contributo non può in ogni caso superare i 150.000 euro.
Scadenza
Le domande possono essere inviate dal 30 novembre 2021 e fino al 28 dicembre 2021.
Articolo a cura di Sercam Advisory
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